In occasione del secondo turno, potranno votare tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali e quindi anche quel 46% di italiani che si è astenuto il 3 e 4 ottobre. Ma a differenza del primo turno, al ballottaggio la modalità di voto non contempla la possibilità di esercitare il voto disgiunto e quindi di scegliere una lista collegata ad un candidato diverso da quello votato. Ai cittadini, infatti, sarà consegnata una scheda con i nomi dei due sfidanti in cui saranno indicate le liste collegate ad ognuno. Basterà tracciare un simbolo sul nome di uno dei due aspiranti sindaco per esprimere la propria preferenza, mentre resterà valido l'eventuale voto già accordato al primo turno ai candidati consiglieri. Inoltre, le liste in sostegno dei due sfidanti giunti al ballottaggio potrebbero essere di più di quelle riportate sulla scheda elettorale il 3 e 4 ottobre perché la legge consente, entro 7 giorni dalla prima tornata, di raggiungere apparentamenti per fortificare le candidature. L'articolo 72, comma 7, del Testo unico degli enti locali, infatti, prevede che:
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
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