La donna che ha partorito in carcere tra diritti e politica

Da: https://www.ilpost.it/.
A fine agosto una donna di 23 anni detenuta nel carcere di Rebibbia, a Roma, ha partorito in cella senza assistenza medica. A raccontare per prima quanto accaduto è stata Gabriella Stramaccioni, che a Roma è Garante delle persone detenute, un organismo statale con varie diramazioni locali che si occupa di monitorare la situazione nelle carceri; dopo che ne avevano parlato i giornali, si è interessata della vicenda anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha avviato un’indagine dell’Ispettorato per capire come sia avvenuta l’incarcerazione della donna: secondo il Codice di Procedura Penale per le donne in gravidanza non dovrebbe essere disposta la custodia cautelare in carcere.

Dopo l’arresto, le tre donne erano state portate alla IV sezione penale del Tribunale di Roma, ed era stato assegnato loro un avvocato d’ufficio. Per Amra l’avvocato aveva chiesto il patteggiamento, ma la giudice Isabella Russi aveva respinto la richiesta e a quel punto Amra e le due donne erano state trasferite al carcere di Rebibbia. La giudice, scrive Repubblica, aveva deciso di applicare «la misura di maggior rigore» nei loro confronti, poiché le tre donne non lavoravano e non avevano fornito l’indirizzo di una «dimora idonea», e aveva ritenuto che le loro gravidanze non fossero un impedimento al carcere cautelare. Peraltro, l’avvocato aveva anche presentato alcuni certificati medici a testimoniare le complicazioni nelle precedenti gravidanze avute da Amra.

Il Codice di Procedura Penale dice all’articolo 275 che «se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni […], non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». Non è chiaro quali siano state «le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» nel caso di Amra, nè perchè la giudice non abbia seguito – non volendo disporre i domiciliari – quanto disposto dall’articolo 285 bis: «Il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»
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